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FAQ

QUESITI IN TEMA DI:

Separazione e divorzio

Qual è la differenza tra separazione e divorzio ?

Qual è la differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale?

Quali sono gli effetti della separazione?

Come può cessare lo stato di separazione?

Cos'è l'addebito nella separazione?

Quando è dovuto l'assegno di mantenimento in sede di separazione?

Con quali modalità vengono affidati i figli?

A quale dei due coniugi viene assegnata l'abitazione coniugale?

Quali sono le condizioni per poter ottenere il divorzio?

Si può avere un divorzio consensuale?

Quando può essere corrisposto l'assegno divorzile?

Quando si può richiedere una quota della liquidazione (TFR) dell'ex coniuge?


Qual è la differenza tra separazione e divorzio ?

Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di scioglimento del matrimonio. La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o semplicemente "di fatto", senza l'intervento di un Giudice.
La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta la condizioni principale per poter addivenire allo scioglimento del matrimonio.
Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 1.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.

Qual è la differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale?

La separazione consensuale presuppone un accordo dei coniugi avente ad oggetto le condizioni personali e patrimoniali della separazione stessa quali, principalmente, l’affidamento dei figli, il loro mantenimento, l’eventuale contributo al mantenimento di un coniuge in favore dell’altro, nonché l’assegnazione della casa familiare. Il Tribunale si limita ad omologare tale accordo, cioè a dare efficacia ad esso, dopo essersi assicurato che siano stati rispettati i diritti di ciascun coniuge e soprattutto della eventuale prole.
L’accordo di separazione può prevedere il trasferimento, anche pro quota, di beni immobili, che possono essere trasferiti dall’uno all’altro coniuge senza rogito notarile. In questo modo i coniugi possono profittare dell’esenzione da imposte e tributi, che altrimenti sarebbero dovuti.

La separazione giudiziale è quella alla quale si ricorre laddove i coniugi si trovino in disaccordo in ordine alla volontà di separarsi o sull’assetto patrimoniale o personale dagli stessi prospettato. In tale ipotesi la separazione viene pronunziata con sentenza dal Tribunale che, sulla base di tutte le circostanze emerse nel corso del giudizio, dispone unilateralmente la separazione e definisce con effetto vincolante la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi ed anche rispetto all’eventuale prole.
Il diritto di chiedere la separazione (consensuale o giudiziale) spetta a ciascun coniuge.
La procedura si avvia mediante ricorso depositato al Tribunale competente.

Quali sono gli effetti della separazione?

La separazione personale dei coniugi non scioglie il vincolo del matrimonio, ma determina una attenuazione di quei rapporti giuridici che il matrimonio ha creato. In particolare, tra i coniugi separati viene meno l’obbligo della coabitazione e quello della fedeltà. Il dovere di assistenza, pure nato con il matrimonio, assume carattere meramente eventuale e puramente economico, riducendosi alla corresponsione di un assegno di mantenimento in capo al coniuge che non abbia adeguati redditi propri ed a cui non venga addebitata la separazione.
La separazione, inoltre, determina lo scioglimento della comunione legale dei beni, ove esistente, effetto che si verifica dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o dall’omologa della separazione consensuale.

Come può cessare lo stato di separazione?

Gli effetti della separazione cessano con la riconciliazione dei coniugi. Diversamente dalla separazione legale, che non può prescindere dall’intervento del Giudice, la riconciliazione non richiede necessariamente atti formali, potendo realizzarsi attraverso un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione, come ad esempio nella ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale.
Tuttavia per poter rendere opponibile la riconciliazione e gli effetti che ne derivano (come il ripristino della comunione legale dei beni) nei confronti dei terzi, è necessario che tale fatto venga riportato mediante iscrizione nel registro di stato civile del Comune in cui è avvenuta la celebrazione del matrimonio.

Cos’è l’addebito nella separazione?

Nel pronunziare la separazione giudiziale il Giudice può dichiarare, ove richiesto, a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione. L’addebito consiste in un giudizio di responsabilità che il Giudice esprime qualora ravvisi che la condotta di uno od entrambi i coniugi sia stata contraria ai doveri coniugali, provocando il dissesto del matrimonio. Costituiscono fatti che possono condurre all'addebito della separazione l'omessa assistenza morale e materiale, come l’ingiustificato rifiuto di aiuto e conforto spirituale, l'abbandono ingiustificato della casa coniugale, il compimento di atti oppressivi di intolleranza ed aggressività.
Quanto all'infedeltà, essa di per sé non è causa di addebito, se non quando sia tale da determinare uno stato di intollerabilità della convivenza coniugale.
L'addebito, al di là dell’aspetto puramente morale, assume rilevanza pratica e sostanziale sotto un duplice profilo: esso determina in capo al coniuge cui sia riconosciuto, la perdita delle aspettative ereditarie inerenti allo stato coniugale, nonché la perdita del diritto al mantenimento (non agli alimenti legali).

Quando è dovuto l'assegno di mantenimento in sede di separazione?

L’assegno di mantenimento è una prestazione pecuniaria periodica spettante al coniuge separato senza addebito che non abbia un reddito tale da consentirgli di conservare il livello di vita goduto in costanza di matrimonio.
L’importo dell’assegno viene determinato dal Giudice tenendo conto delle circostanze del singolo caso e dei redditi dell’obbligato.
Il coniuge che ha subito dichiarazione di addebito invece non ha diritto all’assegno di mantenimento e potrà beneficiare eventualmente di un contributo alimentare qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento per ragioni obiettive.
Fra assegno di mantenimento e assegno alimentare intercorre perciò questa differenza: il primo è dovuto al coniuge che abbia un reddito inadeguato a sostenere il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale; il secondo è dovuto quando l’altro coniuge versa in stato di bisogno perché privo di redditi e di capacità lavorativa. In tale ultimo caso la misura dell’assegno non può superare le necessità di vita quotidiana.
In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il Giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi (datore di lavoro, enti pensionistici, etc.), tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi, il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti relativi all'assegno di mantenimento e alla prestazione degli alimenti.

Con quali modalità vengono affidati i figli?

La recente legge n. 54 del 08.02.2006 prevede come regola principale in caso di separazione e divorzio l’affidamento dei figli ad entrambi i genitori, lasciando come scelta residuale, da parte del Giudice, quello dell’affidamento ad uno solo dei genitori.
L’affidamento condiviso comporta che ciascuno dei genitori continui ad esercitare unitamente all’altro la potestà genitoriale sui figli. Le decisioni di maggiore interesse che li riguardano relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
L'accordo consensuale omologato, o la sentenza, stabiliscono i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione degli stessi.
L’affidamento esclusivo in capo ad uno dei coniugi può essere disposto dal Giudice quando, per le circostanze del caso concreto, ritenga che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
In tale ipotesi il genitore affidatario ha l'esercizio esclusivo della potestà sui figli; tuttavia le decisioni di maggiore interesse che li riguardano sono adottate da entrambi i genitori.
Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Il tribunale stabilisce inoltre la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

A quale dei due coniugi viene assegnata l'abitazione coniugale?

Prima dell’introduzione della legge n.54/2006 sul affidamento condiviso dei figli (detto anche “affidamento congiunto”) la casa coniugale veniva assegnata al genitore affidatario della prole.
Oggi, nel caso in cui i figli vengano affidati ad entrambi i genitori, la casa coniugale verrà assegnata al genitore col quale gi stessi manterranno la loro residenza.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare. Analoga sorte si verifica quando l’assegnatario intraprenda un rapporto di convivenza con altra persona o contragga nuovo matrimonio.
Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili presso la Conservatoria Immobiliare e possono, conseguentemente, essere fatti valere nei confronti di chiunque.

Quali sono le condizioni per poter ottenere il divorzio?

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando:
  1. dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
    a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
    b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
    c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
    d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.
  2. l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) sopra citate, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerti l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
  3. è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
    In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
  4. Il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) sopra citate si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
  5. il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
  6. l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
  7. il matrimonio non è stato consumato;
  8. è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

Si può avere un divorzio consensuale?

È improprio parlare di divorzio "consensuale", posto che lo scioglimento del vincolo matrimoniale viene sempre sancito con sentenza, essendo irrilevante l'eventuale accordo dei coniugi. Tuttavia, il ricorso per lo scioglimento del vincolo matrimoniale può anche essere presentato congiuntamente dai coniugi.
In tal senso, il ricorso potrà pure contenere richieste congiunte in ordine alle condizioni di divorzio e delle quali il Tribunale dovrà tenere conto.

Quando può essere corrisposto l'assegno divorzile?

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (art. 5 L. 898/70).
Affinché il Giudice possa conoscere la situazione patrimoniale dei coniugi, ciascuno di essi deve presentare in giudizio la propria dichiarazione dei redditi e ogni altra documentazione relativa al patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
La sentenza che dispone il pagamento dell’assegno divorziale deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

Quando si può richiedere una quota della liquidazione (TFR) dell'ex coniuge?

L'art. 12-bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunziata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorziole, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione dell'assegno di mantenimento in sede di divorzio è stata concordata in unica soluzione.


 

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