FAQ
QUESITI IN TEMA DI:
Separazione e divorzio
Qual è la differenza tra separazione
e divorzio ?
Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto
matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa o di
una riconciliazione o di un provvedimento di scioglimento
del matrimonio. La separazione può essere legale (consensuale
o giudiziale) o semplicemente "di fatto", senza
l'intervento di un Giudice.
La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta
la condizioni principale per poter addivenire allo scioglimento
del matrimonio.
Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge
1.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento
del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è
stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso,
cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano).
Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti
del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del
marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano
patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti
dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini
il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo
matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può
pervenire a nuove nozze.
Qual è la differenza tra separazione
consensuale e separazione giudiziale?
La separazione consensuale presuppone un accordo dei coniugi
avente ad oggetto le condizioni personali e patrimoniali della
separazione stessa quali, principalmente, l’affidamento
dei figli, il loro mantenimento, l’eventuale contributo
al mantenimento di un coniuge in favore dell’altro,
nonché l’assegnazione della casa familiare. Il
Tribunale si limita ad omologare tale accordo, cioè
a dare efficacia ad esso, dopo essersi assicurato che siano
stati rispettati i diritti di ciascun coniuge e soprattutto
della eventuale prole.
L’accordo di separazione può prevedere il trasferimento,
anche pro quota, di beni immobili, che possono essere trasferiti
dall’uno all’altro coniuge senza rogito notarile.
In questo modo i coniugi possono profittare dell’esenzione
da imposte e tributi, che altrimenti sarebbero dovuti.
La separazione giudiziale è quella alla quale si
ricorre laddove i coniugi si trovino in disaccordo in ordine
alla volontà di separarsi o sull’assetto patrimoniale
o personale dagli stessi prospettato. In tale ipotesi la
separazione viene pronunziata con sentenza dal Tribunale
che, sulla base di tutte le circostanze emerse nel corso
del giudizio, dispone unilateralmente la separazione e definisce
con effetto vincolante la regolamentazione dei rapporti
personali e patrimoniali tra i coniugi ed anche rispetto
all’eventuale prole.
Il diritto di chiedere la separazione (consensuale o giudiziale)
spetta a ciascun coniuge.
La procedura si avvia mediante ricorso depositato al Tribunale
competente.
Quali sono gli effetti della separazione?
La separazione personale dei coniugi non scioglie il vincolo
del matrimonio, ma determina una attenuazione di quei rapporti
giuridici che il matrimonio ha creato. In particolare, tra
i coniugi separati viene meno l’obbligo della coabitazione
e quello della fedeltà. Il dovere di assistenza, pure
nato con il matrimonio, assume carattere meramente eventuale
e puramente economico, riducendosi alla corresponsione di
un assegno di mantenimento in capo al coniuge che non abbia
adeguati redditi propri ed a cui non venga addebitata la separazione.
La separazione, inoltre, determina lo scioglimento della comunione
legale dei beni, ove esistente, effetto che si verifica dal
momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione
giudiziale o dall’omologa della separazione consensuale.
Come può cessare lo stato di separazione?
Gli effetti della separazione cessano con la riconciliazione
dei coniugi. Diversamente dalla separazione legale, che non
può prescindere dall’intervento del Giudice,
la riconciliazione non richiede necessariamente atti formali,
potendo realizzarsi attraverso un comportamento non equivoco
incompatibile con lo stato di separazione, come ad esempio
nella ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano
la vita coniugale.
Tuttavia per poter rendere opponibile la riconciliazione e
gli effetti che ne derivano (come il ripristino della comunione
legale dei beni) nei confronti dei terzi, è necessario
che tale fatto venga riportato mediante iscrizione nel registro
di stato civile del Comune in cui è avvenuta la celebrazione
del matrimonio.
Cos’è l’addebito nella
separazione?
Nel pronunziare la separazione giudiziale il Giudice può
dichiarare, ove richiesto, a quale dei due coniugi sia addebitabile
la separazione. L’addebito consiste in un giudizio di
responsabilità che il Giudice esprime qualora ravvisi
che la condotta di uno od entrambi i coniugi sia stata contraria
ai doveri coniugali, provocando il dissesto del matrimonio.
Costituiscono fatti che possono condurre all'addebito della
separazione l'omessa assistenza morale e materiale, come l’ingiustificato
rifiuto di aiuto e conforto spirituale, l'abbandono ingiustificato
della casa coniugale, il compimento di atti oppressivi di
intolleranza ed aggressività.
Quanto all'infedeltà, essa di per sé non è
causa di addebito, se non quando sia tale da determinare uno
stato di intollerabilità della convivenza coniugale.
L'addebito, al di là dell’aspetto puramente morale,
assume rilevanza pratica e sostanziale sotto un duplice profilo:
esso determina in capo al coniuge cui sia riconosciuto, la
perdita delle aspettative ereditarie inerenti allo stato coniugale,
nonché la perdita del diritto al mantenimento (non
agli alimenti legali).
Quando è dovuto l'assegno di mantenimento
in sede di separazione?
L’assegno di mantenimento è una prestazione
pecuniaria periodica spettante al coniuge separato senza addebito
che non abbia un reddito tale da consentirgli di conservare
il livello di vita goduto in costanza di matrimonio.
L’importo dell’assegno viene determinato dal Giudice
tenendo conto delle circostanze del singolo caso e dei redditi
dell’obbligato.
Il coniuge che ha subito dichiarazione di addebito invece
non ha diritto all’assegno di mantenimento e potrà
beneficiare eventualmente di un contributo alimentare qualora
versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere
autonomamente al proprio sostentamento per ragioni obiettive.
Fra assegno di mantenimento e assegno alimentare intercorre
perciò questa differenza: il primo è dovuto
al coniuge che abbia un reddito inadeguato a sostenere il
tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale;
il secondo è dovuto quando l’altro coniuge versa
in stato di bisogno perché privo di redditi e di capacità
lavorativa. In tale ultimo caso la misura dell’assegno
non può superare le necessità di vita quotidiana.
In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto,
il Giudice può disporre il sequestro di parte dei beni
del coniuge obbligato e ordinare ai terzi (datore di lavoro,
enti pensionistici, etc.), tenuti a corrispondere anche periodicamente
somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse
venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi, il giudice, su
istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica
dei provvedimenti relativi all'assegno di mantenimento e alla
prestazione degli alimenti.
Con quali modalità vengono affidati
i figli?
La recente legge n. 54 del 08.02.2006 prevede come regola
principale in caso di separazione e divorzio l’affidamento
dei figli ad entrambi i genitori, lasciando come scelta residuale,
da parte del Giudice, quello dell’affidamento ad uno
solo dei genitori.
L’affidamento condiviso comporta che ciascuno dei genitori
continui ad esercitare unitamente all’altro la potestà
genitoriale sui figli. Le decisioni di maggiore interesse
che li riguardano relative all'istruzione, all'educazione
e alla salute sono assunte di comune accordo dai genitori
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
il giudice può stabilire che i genitori esercitino
la potestà separatamente.
L'accordo consensuale omologato, o la sentenza, stabiliscono
i tempi e le modalità della presenza dei figli presso
ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo
con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento,
alla cura, all'istruzione e all'educazione degli stessi.
L’affidamento esclusivo in capo ad uno dei coniugi può
essere disposto dal Giudice quando, per le circostanze del
caso concreto, ritenga che l'affidamento all'altro genitore
sia contrario all'interesse del minore.
In tale ipotesi il genitore affidatario ha l'esercizio esclusivo
della potestà sui figli; tuttavia le decisioni di maggiore
interesse che li riguardano sono adottate da entrambi i genitori.
Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed
il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione
e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Il tribunale stabilisce inoltre la misura ed il modo con cui
il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento,
all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le
modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti
con essi.
A quale dei due coniugi viene assegnata
l'abitazione coniugale?
Prima dell’introduzione della legge n.54/2006 sul
affidamento condiviso dei figli (detto anche “affidamento
congiunto”) la casa coniugale veniva assegnata al genitore
affidatario della prole.
Oggi, nel caso in cui i figli vengano affidati ad entrambi
i genitori, la casa coniugale verrà assegnata al genitore
col quale gi stessi manterranno la loro residenza.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel
caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente
nella casa familiare. Analoga sorte si verifica quando l’assegnatario
intraprenda un rapporto di convivenza con altra persona o
contragga nuovo matrimonio.
Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili
presso la Conservatoria Immobiliare e possono, conseguentemente,
essere fatti valere nei confronti di chiunque.
Quali sono le condizioni per poter ottenere
il divorzio?
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi
quando:
-
dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge
è stato condannato, con sentenza passata in giudicato,
anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni
quindici, anche con più sentenze, per uno o più
delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli
commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art.
564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli
articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero
per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento
della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio
ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un
figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne,
per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza
aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli
articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del
coniuge o di un figlio.
-
l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale
di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b)
e c) sopra citate, quando il giudice competente a pronunciare
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio accerti l'inidoneità del convenuto a
mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
-
è stata pronunciata con sentenza passata in
giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero
è intervenuta separazione di fatto quando la separazione
di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima
del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente
da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione
dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale
interruzione della separazione deve essere eccepita dalla
parte convenuta;
-
Il procedimento penale promosso per i delitti previsti
dalle lettere b) e c) sopra citate si è concluso
con sentenza di non doversi procedere per estinzione del
reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene
che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi
e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
-
il procedimento penale per incesto si è concluso
con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari
non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
-
l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero
l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto
all'estero nuovo matrimonio;
-
il matrimonio non è stato consumato;
-
è passata in giudicato sentenza di rettificazione
di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile
1982, n. 164.
Si può avere un divorzio consensuale?
È improprio parlare di divorzio "consensuale",
posto che lo scioglimento del vincolo matrimoniale viene sempre
sancito con sentenza, essendo irrilevante l'eventuale accordo
dei coniugi. Tuttavia, il ricorso per lo scioglimento del
vincolo matrimoniale può anche essere presentato congiuntamente
dai coniugi.
In tal senso, il ricorso potrà pure contenere richieste
congiunte in ordine alle condizioni di divorzio e delle quali
il Tribunale dovrà tenere conto.
Quando può essere corrisposto l'assegno
divorzile?
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto
conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione,
del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati
tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo
non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli
per ragioni oggettive (art. 5 L. 898/70).
Affinché il Giudice possa conoscere la situazione patrimoniale
dei coniugi, ciascuno di essi deve presentare in giudizio
la propria dichiarazione dei redditi e ogni altra documentazione
relativa al patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni
il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e
sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche
della polizia tributaria.
La sentenza che dispone il pagamento dell’assegno divorziale
deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico
dell'assegno stesso, almeno con riferimento agli indici di
svalutazione monetaria.
Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire
in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale.
In tal caso non può essere proposta alcuna successiva
domanda di contenuto economico.
Quando si può richiedere una quota
della liquidazione (TFR) dell'ex coniuge?
L'art. 12-bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge
nei cui confronti sia stata pronunziata sentenza di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto,
se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno
di mantenimento divorziole, ad una percentuale dell'indennità
di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità
viene a maturare dopo la sentenza di divorzio. Tale percentuale
è pari al quaranta per cento dell'indennità
totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è
coinciso con il matrimonio.
Non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione
dell'assegno di mantenimento in sede di divorzio è
stata concordata in unica soluzione.
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